Alle origini del Sant'Uffizio


Districandosi tra l’immensa mole di documenti originali e rivisitando gli studi sulla fondazione del Sant’Uffizio, l’itinerario di questo libro inizia con la definizione della chiesa cattolica come chiesa di stato, prosegue con l’assunzione di funzioni civili e giudiziarie da parte del clero secolare e si conclude con l’amministrazione della giustizia da parte dei vescovi, tra i cui strumenti di giustizia v’erano l’inchiesta e il potere di grazia, vero potere politico che nel caso del papa non era distinto dal potere giudiziario. I pontefici inoltre conservarono il potere di definire nuovi reati con le relative sanzioni e quello di delimitare il campo in cui i poteri di giustizia penale prevalgono su quelli di qualsiasi magistrato ordinario. Negli stati del tardo medioevo e della prima età moderna i sacramenti non definivano l’individuo solo in rapporto alla religione, alla chiesa episcopale e al governo ecclesiastico, ma sancivano anche la sua posizione nella comunità civile e politica. Il progressivo affermarsi di una chiesa pubblica e coattiva trasformò la confessione e la comunione in riti di selezione giudiziaria della comunità. La norma secondo cui, nel caso di peccati gravi, le assoluzioni non potevano essere lasciate ai parroci e ai frati confessori, offriva alle curie vescovili uno strumento che si poteva estendere dai reati morali o di disciplina a quelli di fede e di eresia. In questo modo si compì la svolta cruciale, che trasferì la giustizia inquisitoriale dei frati nelle chiese territoriali dei vescovi. Per rendere capillare la nuova direttiva e dare ai vescovi i poteri prima esercitati dalla Penitenzieria apostolica si rese necessario (con editto del 1551 di Giulio III ) escludere i giudici penali laici dai processi di eresia. La costituzione del Sant’Uffizio nel 1542 fu una risposta non solo alla minaccia costituita dalla penetrazione della Riforma, ma soprattutto alla necessità di un tribunale centrale che amministrasse gli anatemi papali: nel corso del tempo infatti si era assistito all’aumento dei conflitti tra l’esercizio della potestas solvendi della Penitenzieria apostolica (delegata al frati) e la progressiva espansione dei casi riservati papali (il papa nel Rinascimento è una potenza sovrana e l’uso del suo potere spirituale è connesso all’affermazione del suo potere temporale), elencati nella bolla In coena Domini, casi che sempre più spesso vennero usati come preliminari alla dichiarazione di guerra nei confronti delle monarchie. Il Sant’Uffizio fu in grado di procedere contro i giudici, e nella sua prima fase organizzativa ricorse a commissari che rappresentarono un attacco alla sovranità politica e giudiziaria degli stati italiani.

Dati aggiuntivi

Autore
Anno pubblicazione 2000
Recensito da
Anno recensione 2001
Comune Bologna
Pagine 590
Editore