Fiducia nel diritto

Il vincolo della fides nel mondo romano

  • Dario Mantovani

    Docente di Diritto romano e diritti dell’antichità - Università di Pavia

  • venerdì 19 Novembre 2004 - 17.30
Centro Culturale

Audio integrale

Fiducia, diritto, storia sono tre ambiti d’esperienza che possono intersecarsi. La fiducia, in senso ampio, è “contare sulle proprie aspettative”. La sociologia la descrive come una risorsa per fronteggiare la complessità e l’incertezza della vita. Nessuno sarebbe in grado di farsi carico di un confronto diretto con il mondo senza accordare la propria fiducia. Chi dimostra fiducia “anticipa il futuro e agisce come se fosse sicuro del futuro”. Anche il diritto ha la funzione di ridurre l’incertezza, di stabilizzare le aspettative, di dare regolarità ai comportamenti. Talvolta, anzi, si fa garante e rafforza i rapporti basati sulla fiducia. La storia, a sua volta, è strumento di riduzione della complessità, è anzi fra i più potenti. Poiché il cambiamento non è mai immediato, guardando al passato possiamo supporre credibilmente che ciò che è già stato sperimentato supererà di nuovo la prova e che il mondo che ci è familiare continuerà nel futuro. Dunque, secondo l’esortazione di Luhmann, l’uomo non può abbandonare nelle mani del passato l’esperienza vissuta, ma deve tenerla costantemente presente, nelle linee essenziali, come propria storia e come aspettativa di futuro. Guardando proprio alla storia, il discorso verterà sulla fides, intesa come “fedeltà” e come generatrice di “fiducia”, nei suoi rapporti con il diritto. I Romani, costruttori di un sofisticato e efficace discorso giuridico, hanno spesso fondato la loro azione nel mondo, sia come singoli che come comunità, sul valore della fides e hanno incluso la fedeltà nel diritto, pur consapevoli dell’autonomia dei sistemi. Ma in che senso l’appello alla fides può aiutarci a rispondere a domande quali: chi si accolla le spese per la conservazione della merce che il compratore ha tardato a ritirare? Il compratore deve aumentare spontaneamente il prezzo, se gli sembra che la somma chiesta dal venditore sia troppo bassa? Il depositario deve restituire allo squilibrato l’arma ricevuta in deposito?

Riferimenti Bibliografici

- G. Freyburger, Fides. Étude semantique et religieuse depuis les origines jusqu’à l’époque augustéenne, Paris, Les Belles Lettres, 1986; - L. Lombardi, Dalla fides alla bona fides, Milano, Giuffrè, 1961; - D. Noerr, Die Fides im römischen Völkerrecht, Heidelberg, Müller, 1991; - M. Talamanca, La bona fides nei giuristi romani, in AA.VV., Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Vol. IV, Padova, Cedam, 2003.

(*) I titoli contrassegnati con l'asterisco sono disponibili, o in corso di acquisizione, per la consultazione e il prestito presso la Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo (lun.-ven. 9-19)

Presso la sede della Biblioteca, dopo una settimana dalla data della conferenza, è possibile ascoltarne la registrazione.

Altre conferenze del ciclo

Torna all'archivio conferenze