Alle origini della ragione giuridica moderna

  • Aldo Schiavone

    Professore di Diritto romano – Istituto Italiano di Scienze Umane, Firenze

  • venerdì 01 Ottobre 2010 - 17.30
Centro Culturale

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Il nostro racconto comincia da un libro che non perderemo più di vista: una scrittura su cui l’Occidente non ha mai smesso di riflettere e di interrogarsi, per un tempo lunghissimo. Sarà come un viaggio compiuto quasi per intero restando nell’orbita di questa sola opera, straordinariamente densa di concetti e di storia, per seguire un percorso in gran parte inesplorato.
Il diritto è una forma che ha invaso la modernità, diventandone presto un carattere insostituibile: ed è una forma inventata dai Romani. Un’attribuzione cosi radicale può sorprendere. Evidentemente ogni società, per quanto elementare, non può fare a meno di darsi un insieme di regole, che possiamo anche chiamare “diritto” (gli storici e gli antropologi lo fanno assai spesso). In questo modo però ci serviamo solo di una specie di assimilazione analogica, che proietta su esperienze assai distanti una nozione ben nota, ogni volta che ci sembra di distinguere in quelle lontane realtà aspetti che si lasciano associare all’idea per noi altrimenti familiare. Parliamo allora di “diritto” mesopotamico, o egiziano, o greco, o anche (fuori del mondo antico) hawaiano o azteco, ma è solo il diritto romano che ci ha fornito il paradigma che consente di riconoscere come “giuridiche” quelle pratiche prescrittive, originariamente integrate all’interno di contesti e sistemi ben diversi: apparati teologici più o meno connessi alla regalità, rapporti di parentela, istituzioni politiche. Mentre fu soltanto a Roma che l’inevitabile disciplinamento presente in ogni aggregazione comunitaria venne riservato in modo precoce a un severo specialismo di ceto, poi trasformatosi in una tecnologia sociale con uno statuto forte, che avrebbe isolato per la prima volta e per sempre la funzione giuridica e i suoi esperti, i “giuristi” (una parola sconosciuta a qualunque lingua antica, tranne il latino), staccandoli da ogni altra produzione culturale o centro istituzionale – dalla religione, dalla morale, dalla stessa politica – permettendone un’identificazione autonoma, netta e definitiva. Da allora in poi il diritto si sarebbe presentato in ogni sua immagine, anche la più semplice e povera, come un oggetto a parte – un corpo compatto, duro e impenetrabile – e si sarebbe sempre riconosciuto attraverso il dispiegarsi di dispositivi dotati di una razionalità speciale e potente. La sua separazione sarebbe apparsa come una peculiarità dell’Occidente: intorno a essa sarebbe presto incominciato, sin quasi dalle origini, uno straordinario discorso ideologico, volto a rielaborarla come “indipendenza” e “neutralità” – delle norme, delle procedure, dei giudici – e a farne uno dei valori fondanti della nostra civiltà.
Ebbene, da mille e cinquecento anni quanto si conosce di questo lascito decisivo si trova riunito in larga misura in un’unica raccolta, che durante il Rinascimento si prese a chiamare Corpus iuris civilis: nome che è rimasto ancora oggi.
(da A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, Einaudi, 2005, pp. 5-6)*

(*) I titoli contrassegnati con l'asterisco sono disponibili, o in corso di acquisizione, per la consultazione e il prestito presso la Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo (lun.-ven. 9-19)

Presso la sede della Biblioteca, dopo una settimana dalla data della conferenza, è possibile ascoltarne la registrazione.

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